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Riqualificazione energetica e detrazioni fiscali del 55%

DETRAZIONI FISCALI AL 55% E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La legge finanziaria 2007 ha introdotto delle detrazioni fiscali al 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; in seguito la legge finanziaria 2008 ha prorogato tali detrazioni fino al 2010. Di seguito saranno elencate le condizioni necessarie, le tipologie di intervento che potranno godere delle agevolazioni fiscali.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE DETRAZIONI FISCALI E REQUISITI FONDAMENTALI DEGLI IMMOBILI

Alle detrazioni fiscali del 55% possono accedere tuttie  le persone fisiche, ovvero i contribuenti, o persone giuridiche (aziende) che possiedono l'immobile soggetto ad interventi di riqualificazione energetica. Più nello specifico i soggetti aventi diritto alle agevolazioni sono i possesori degli immobili, i detentori (affittuari, nuda proprietà, comodato d' uso) degli immobili. Le spese possono essere suddivise dagli stessi richiedenti dell'intervento, perchè alla fine la documentazione da inviare risulterà essere unica. I requisiti fondamentali degli immobili affinchè sia possibile richiedere le detrazioni sono i seguenti:

  • Edifici esistenti;
  • Edifici riscaldati.

Affinché sia possibile ottenere le detrazioni fiscali bisogna rispettare le caratteristiche richieste a seconda delle tipologie d' intervento, effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario ed indicare i costi della manodopera in fattura e trasmettere all'ENEA tutta la documentazione necessaria, conservando alla fine tutte le copie per eventuali controlli futuri. Le detrazioni possono essere ripartite in 3 anni oppure in un arco di tempo che va dai 3 a 10 anni.

INTERVENTI AGEVOLABILI

In questa sezione sono elencati tutti gli interventi di riqualificazione energetica grazie ai quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali.

INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 345

Queste tipologie d'interventi sono quelle che riguardano il miglioramento energetico di strutture opache e trasparenti, ovvero di pavimenti, pareti, coperture, finestre comprensive di infissi e porte delimitanti volumi riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati. I requisiti da rispettare per questo tipo d' intervento sono il rispetto dei valori di trasmittanza termica riportati nell'allegato B al DM 11/3/08. Il limite massimo detraibile è di 60.000,00 euro.

INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 346

In questo caso ci si riferisce all'installazione dei pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. In tal caso i requisiti richiesti per l'accesso alle detrazioni sono la garanzia di almeno 5 anni sui pannelli e sul bollitore e garanzia di due anni sui corrispondenti accessori utilizzati per l'installazione dell' impianto. Il limite massimo detraibile è di 60.000,00 euro.

INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 347-286

Si riferiscono alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente, purché si utilizzino caldaie del tipo "a condensazione" e si attui una contestuale messa a punto del sistema di distribuzione con regolazione di tipo modulante che agisce sulla portata di tutti i corpi scaldanti. Le detrazioni sono ammissibili anche se la sostituzione avviene  attraverso impianti a "pompa di calore" ad alta efficienza ed impianti "geotermici" a bassa entalpia con coefficienti di prestazioni indicati nell' allegato H del DM 7/4/08. Il limite massimo detraibile è di 30.000,00.

INTERVENTI AI SENSI DEL COMMA 344

Questi interventi non rientrano in categorie specifiche, infatti sono indicati come interventi di "Riqualificazione globale". L' unica richiesta è di rispettare i limiti di prestazione energetica per la climatizzazione invernale tabellati nell'allegato A del DM 11/3/08 ed i lavori devono riguardare l'intero edificio o parte di esso. Il limite massimo detraibile per tali interventi è di 100.000,00 euro.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA SPEDIRE ALL' ENEA

Per poter accedere alle detrazioni l' ENEA richiede documentazione tecnica da allegare alla pratica:

  • Allegato A, ovvero attestato di qualificazione energetica (AQE);
  • Allegato E, ovvero scheda informativa;
  • Oppure il solo allegato F se l'intervento considerato riguarda: la sostituzione di infissi in singole unità immobiliari e la posa di pannelli solari termici. Ciò vuol dire che nel caso in cui si sostituiscano semplicemente inifissi, oppure si installino pannelli solari termici con le opportune caratteristiche, non è necessario produrre l'attestato di qualificazione energetica.
Tutta la documentazione sarà inoltrata all' ENEA attraverso un apposito portale WEB, il quale produrrà una ricevuta da conservare.

 

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