
La certificazione energetica degli edifici
LA STORIA
I primi accenni di certificazione energetica degli edifici si hanno nella legge 10/91, in seguito ad esse si introdussero i Dlgs 192/2005 e successivamente tale decreto venne corretto ed integrato con il Dgls 311/06. La certificazione energetica può essere definita come un attestato che attribuisce all'immobile una determinata classe energetica in base al consumo di cui si necessita per riscaldarlo. La certificazione energetica nasce in conseguenza della problematica energetica che ormai comincia a far sentire il suo peso, per cui si è pensato di ridurre i consumi in ogni singola abitazione, intervenendo in tal modo a livello globale.
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA OGGI
Attualmente l'attestato di certificazione energetica è rilasciato solo in alcune regioni, tra cui la Lombardia, la quale è stata la prima fra tutte le regioni italiane a rendere l' attestato obbligatori. Oltre ad essa la certificazione energetica è adottata nelle province autonome di Trento e Bolzano, ed è sulla strada dell'attuazione anche in Emilia Romagna ed in Liguria. Nelle restanti regioni Italiane, in attesa delle linee guida nazionali è in atto l'attestato di qualificazione energetica ove è richiesto.
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA: DIFFERENZE
La differenza sostanziale tra le due attestazioni è che l'attestato di qualificazione energetica può essere redatto da un tecnico iscritto ad un albo professionale (ingegneri, periti, architetti, ecc..), mentre la certificazione energetica può essere redatta solo da un soggetto certificatore abilitato a norma di legge per eseguire tale documento. L'attestato di qualificazione energetica sarà valido fino all'entrata in vigore delle linee guida nazionali in quelle regioni in cui la certificazione non è ancora introdotta. La certificazione energetica ha durata di 10 anni.
LE APPLICAZIONI
Entrambi i documenti sono obbligatori per alcune applicazioni:
- Dal primo luglio 2008 per la compravendita di tutti gli edifici interi di qualsiasi superfice utile;
- Dal primo luglio 2009 per tutti gli edifici o singole porzioni di edifici di nuova o vecchia costruzione e di qualsiasi superfice;
- Dal primo luglio 2010, nel caso di locazione di interi edifici o della singola unità immobiliare appartenente all'edificio stesso;
- Nel caso in cui si voglia usufruire di detrazioni fiscali, per interventi di miglioramento energetico degli edifici. Tali miglioramenti, verificati ed asseverati da un tecnico abilitato saranno riportati all'i nerno della certificazione energetica per ottenere le commisurate detrazioni.
In realtà la certificazione energetica era da allegare obbligatoriamente ad ogni rogito, ma in contro tendenza alla comunità europea, in Italia tale documento non è più obbligatorio. Resta, comunque, diritto dell'acquirente avere copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica all'atto della compravendita di un immobile.
CONCLUSIONI
L'attestato di certificazione energetica non è da sottovalutare, in quanto è un mezzo per ottenere agevolazioni fiscali, ma anche per documentare le prestazioni energetiche dell'immobile preso in considerazione. Una classe energetica alta influisce sul valore dell' immobile stesso.
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