Incentivi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

Le "tariffe" per il fotovoltaico 

Il meccanismo di incentivazione della tecnologia fotovoltaica è denominato "Conto Energia" previsto dal decreto legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003, è diventato operativo solo in seguito all’entrata in vigore del decreto attuativo del 28 Luglio 2005 dell’allora Ministero delle Attività Produttive. Attualmente il meccanismo di incentivazione è detto "Nuovo Conto Energia"  (DM del 19 febbraio 2007). Il sistema di incentivazione è dipendente dalla tipologia d' impianto realizzato. La distinzione degli impianti avviene secondo due criteri:

 

  • INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA;

  • POTENZA DI PICCO DELL' IMPIANTO INSTALLATO.

In particolare il sistema d' incentivazione è sintetizzato nella seguente tabella:

 

 

Tabella incentivazione impianti fotovoltaici

 

 

 

 La valorizzazione dell' energia prodotta

Il Conto energia, rappresenta la fonte principale di guadagno per il soggetto responsabile dell' impianto fotovoltaico, poichè comporta l' erogazione di un incentivo per 20 anni ( come descritto in precedenza ) dipendente dall' energia elettrica prodotta. Attualmente esistono due modalità di valorizzazione dell' energia:

 

  • Regime di vendita dell' energia elettrica prodotta;

  • Regime di scambio sul posto.

Regime di vendita

Il soggetto responsabile dell' impianto fotovoltaico "vende"  l'energia elettrica prodotta attraverso due modalità:

  1. Vendita "Indiretta" ai sensi della delibera AEEG n. 280/07: in questo caso il produttore vende l'energia elettrica immessa in rete direttamente al GSE, indipendentemente dalla rete alla quale è connesso l'impianto, stipulando con esso una convenzione.

  2. Vendita "Diretta": I soggetti responsabili degli impianti di produzione di energia elettrica possono,scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa,previa iscrizione al mercato dell’energia elettrica.

Con il regime di vendita oltre ad essere riconosciuta la tariffa incentivante riportata in tabella, si ottiene un ulteriore introito dovuto alla vendita dell' energia, (il cui costo è dipendente dagli andamenti del mercato energetico), nelle modalità precedentemente elencate. Affinchè si possa aderire al regime di vendita è necessario che il soggetto responsabile sia dotato di partita IVA.

 

Regime di scambio sul posto

Il regime di scambio sul posto, disciplinato dall' AEEG n. 28/06 è un' alternativa al regime di vendita, attualmente per gli impianti fino a 20 kW; in realtà nella finanziaria 2008 è riportata la possibilità di estendere il regime di scambio sul posto sino ai 200 kW, ma si attende il decreto attuativo affinchè tale eventualita sia realizzabile. Lo scambio sul posto è un servizio erogato  dal gestore di rete locale (Enel, Acea, A2A, Hera, ecc...) IL servizio di scambio sul posto consiste nel cedere energia prodotta alla rete elettrica  e richiedere enrgia alla stessa rete quando se ne ha bisogno. Alla fine si effettua un bilancio, che se risulta essere positivo, il soggetto responsabile ha un "credito energetico" da sfruttare entro i tre anni, altrimenti ha un "debito energetico" da coprire eventualmente con il pagamento parziale della bolletta. In genere si dimensionano gli impianti fotovoltaici, in modo da ottenere un bilancio energetico equilibrato. 

 

  

Ultimo aggiornamento: mercoledì 20-mag-09 07:49:37 CEST