DETRAZIONI FISCALI AL 55% E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto ad una detrazione dall’ imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’ Irpef che sull’ Ires, pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 come previsto dall’ art.11 del Dl n.83/2012, ovvero “Decreto Sviluppo“. Dal primo luglio 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione Irpef del 36 per cento già prevista per le spese di ristrutturazione edilizie.
SOGGETTI BENEFICIARI DELLE DETRAZIONI FISCALI E REQUISITI FONDAMENTALI DEGLI IMMOBILI
Alle detrazioni fiscali del 55% possono accedere tuttie le persone fisiche, ovvero i contribuenti, o persone giuridiche (aziende) che possiedono l’immobile soggetto ad interventi di riqualificazione energetica. Più nello specifico i soggetti aventi diritto alle agevolazioni sono i possesori degli immobili, i detentori (affittuari, nuda proprietà, comodato d’ uso) degli immobili. Le spese possono essere suddivise dagli stessi richiedenti dell’intervento, perchè alla fine la documentazione da inviare risulterà essere unica. I requisiti fondamentali degli immobili affinchè sia possibile richiedere le detrazioni sono i seguenti:
- Edifici esistenti;
- Edifici riscaldati.
Affinché sia possibile ottenere le detrazioni fiscali bisogna rispettare le caratteristiche richieste a seconda delle tipologie d’ intervento, effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario, indicando:
- La causale del versamento;
- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- Il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
INTERVENTI AGEVOLABILI
In questa sezione sono elencati tutti gli interventi di riqualificazione energetica grazie ai quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali.
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Questi interventi riguardano le opere su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’ esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U[W/mqK], definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’ 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. I parametri a cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio lavori. In questo grupo di interventi rientra anche la sostituzione dei portoni d’ ingresso a condizione che delimitano l’involucro riscaldato dell’ edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza richiesti per la sostituzione delle finestre. Nel caso di sostituzione di finestre dal 1° gennaio 2008 non è più necessario l’attestato di certificazione energetica, ma è tuttora necessaria un’ asseverazione da tecnico abilitato oppure da certificazione dei produttori.
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI
Per tali intervetni il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
I requisiti dei materiali installati dovranno essere i seguenti:
- Termine minimo di garanzia fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori. Due anni per gli accessori e componenti tecnici;
- I pannelli dovranno essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo accreditato.
dal primo gennaio 2008 non è più necessario presentare l’attestato di certificazione energetica.
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Si riferiscono alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente, purché si utilizzino caldaie del tipo “a condensazione” e si attui una contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal primo gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calorededicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per fruire dell’ agevolazione è necessario sostituire l’impianto preesistente con quello nuovo. Non è agevolabile, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Anche per questo intervento non è richiesta la presentazione della certificazione energetica.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’ 11 marzo 2008 – Allegato A. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio lavori. Pertanto, la categoria degli “intervetni di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervetno, o insieme sistematico di intervetni, che incida sulla prestazione energetica dell’ edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
Questi interventi non rientrano in categorie specifiche, infatti sono indicati come interventi di “Riqualificazione globale”. L’ unica richiesta è di rispettare i limiti di prestazione energetica per la climatizzazione invernale tabellati nell’allegato A del DM 11/3/08 ed i lavori devono riguardare l’intero edificio o parte di esso. Il limite massimo detraibile per tali interventi è di 100.000,00 euro.
DOCUMENTAZIONE TECNICA DA SPEDIRE ALL’ ENEA
Per poter accedere alle detrazioni l’ ENEA richiede documentazione tecnica da allegare alla pratica:
- Allegato A, ovvero attestato di certificazione energetica (ACE);
- Allegato E O F, ovvero scheda informativa in base al tipo di intervento realizzato;
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’ Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli intervetni realizzati. In particolare:
- Il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato (ove richiesto);
- La ricevuta di invio tramite portale ENEA;
- Le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- Per i contribuenti non titolari di reddito d’ impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.